La Legge n. 199/2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.
Il provvedimento introduce una nuova misura di Definizione agevolata delle cartelle, denominata “Rottamazione-quinquies”.
I contribuenti che decideranno di aderire potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, senza il pagamento di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio.
Ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e degli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono accedere alla nuova definizione agevolata anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma ne sono decaduti, a condizione che i carichi rientrino nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
Restano invece esclusi i debiti che, pur astrattamente ricompresi nella nuova misura, risultano inseriti in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, tutte le rate scadute risultano regolarmente versate.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche. Le istruzioni operative saranno pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Il contribuente potrà scegliere:
- il pagamento in un’unica soluzione, da effettuarsi entro il 31 luglio 2026; oppure
- il pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni, con le seguenti scadenze:
- prima, seconda e terza rata: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
In caso di pagamento dilazionato, sulle somme dovute si applicano interessi nella misura del 3% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2026.
Decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” diventa inefficace qualora non venga effettuato, o venga effettuato in modo insufficiente, il versamento dell’unica rata prevista per il pagamento in soluzione unica, da eseguire entro il 31 luglio 2026. In tal caso, le somme eventualmente corrisposte saranno considerate come acconti sul debito complessivamente dovuto.
Nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla definizione agevolata si verifica in presenza dell’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano di pagamento.



