In materia di riscossione coattiva dei tributi, l’Agente della Riscossione può procedere all’iscrizione di ipoteca anche su beni conferiti in un fondo patrimoniale, ma solo a precise condizioni. In particolare, ciò è consentito qualora il debito tributario sia stato contratto per far fronte ai bisogni della famiglia, oppure quando il creditore non fosse a conoscenza del fatto che l’obbligazione fosse estranea a tali esigenze.

Ne deriva che grava sul debitore l’onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, ma anche che il debito non sia riconducibile alle necessità familiari e che il creditore fosse pienamente consapevole di tale estraneità.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza oggetto di commento, ha confermato questo consolidato orientamento, richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è ammissibile solo nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 170 c.c., il quale esclude l’esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 15 settembre 2021, n. 25010).

Nel caso concreto, i giudici baresi hanno accolto il ricorso del contribuente, dichiarando illegittima l’iscrizione ipotecaria su un bene vincolato da un fondo patrimoniale validamente opponibile. L’Agente della Riscossione, infatti, non poteva ignorare che il debito in questione – relativo ad accise sulla produzione di oli minerali e formalmente intestato a una società di capitali – avesse natura esclusivamente imprenditoriale.

Si trattava, dunque, di un’obbligazione sorta nell’interesse dell’attività commerciale di un soggetto terzo e non riconducibile, neppure indirettamente, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del ricorrente.