Il lavoratore impugna in giudizio il licenziamento che gli era stato intimato per essersi appropriato di due banconote da 100 euro consegnate da alcuni clienti.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso del dipendente, ritenendo che la contestazione disciplinare fosse basata esclusivamente su riprese effettuate tramite telecamere installate sul luogo di lavoro, le quali non potevano essere utilizzate in quanto non conformi alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro.
La Cassazione, confermando la decisione di secondo grado, osserva innanzitutto che, a seguito delle modifiche introdotte dal cosiddetto Jobs Act, le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza aziendali possono essere utilizzate per tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari, a condizione che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e che siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale disciplina presuppone che non vi siano, in altre fonti normative, limitazioni all’utilizzo delle immagini. Ne consegue che, qualora il contratto collettivo applicabile preveda una clausola di maggior favore per il lavoratore — stabilendo, ad esempio, il divieto di impiegare le riprese a fini disciplinari — tale previsione contrattuale prevale sulla disposizione di legge.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità del licenziamento intimato al dipendente.



Una risposta a “Licenziamento furto con telecamera – Cassazione n. 30822/2025 ”
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