Con l’Ordinanza n. 14157 del 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha chiarito un principio rilevante in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La Suprema Corte ha affermato che, qualora un lavoratore licenziato per aver superato il limite massimo di assenze per malattia impugni il provvedimento, spetta a lui l’onere di dimostrare che alcune delle assenze non debbano essere conteggiate nel comporto perché riconducibili a una malattia di origine professionale, imputabile a una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Nel caso esaminato, il dipendente era stato licenziato per aver superato di un solo giorno il periodo di comporto previsto dal CCNL applicabile, pari a 365 giorni di assenza in 36 mesi. Dopo una decisione favorevole al lavoratore in primo grado, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza, ritenendo legittimo il licenziamento. Tale orientamento è stato poi confermato dalla Cassazione.
Secondo i giudici di legittimità, il lavoratore deve provare non solo l’esistenza della patologia, ma anche il nesso causale tra la malattia e le mansioni svolte, così da dimostrare una violazione degli obblighi di tutela da parte del datore di lavoro. Solo in presenza di tale prova le assenze per malattia professionale possono essere escluse dal computo del comporto.
La Corte ha inoltre precisato che questa prova non può essere ricavata da una sentenza resa in un giudizio promosso esclusivamente contro l’INAIL, poiché tale decisione non è opponibile al datore di lavoro rimasto estraneo a quel procedimento.


